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Legge elettorale: via libera definitivo della Camera. Premio di maggioranza al 42%, preferenze limitate e nodi costituzionali
Approvata con 227 voti favorevoli e 164 contrari dopo tre fiducie, la riforma introduce un sistema proporzionale con premio alla lista o coalizione più votata. Contestati la raccolta delle firme e i capilista bloccati. Apertura al voto fuori sede
Dopo un iter blindato con tre voti di fiducia, la nuova legge elettorale, denominata Stabilicum o Melonellum a seconda dei punti di vista, è stata approvata in via definitiva dalla Camera: 227 i favorevoli , 164 i contrari.
L’impianto generale prevede un sistema proporzionale con un premio alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento. In caso contrario i seggi saranno attribuiti con il metodo proporzionale. Il premio consiste in 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori, vale a dire il 55% dei seggi a Montecitorio e il 56,5% a Palazzo Madama, al netto del voto nelle circoscrizioni estere, che sono state ridotte a tre dalle attuali otto, tra le proteste del centro-sinistra che tradizionalmente consegue buoni risultati in questo ambito. Per il Senato si configura un’unica circoscrizione mondiale e questo è uno dei profili su cui potrebbe essere chiamata a esprimersi la Corte costituzionale sulla base dei ricorsi che sono già in cantiere.
Ricorsi che investiranno sicuramente anche il numero delle firme necessarie per presentare le liste. Un requisito che ha come finalità quello di assicurare un minimo di consenso in partenza, ma che oltre un certo livello diventa un ostacolo insormontabile per i nuovi soggetti che intendessero debuttare nella competizione. La legge prevede diversi scalini, ma quello su cui si è concentrata l’attenzione dei costituzionalisti è lo scarto abnorme tra le zero firme richieste a chi ha già una rappresentanza parlamentare e le almeno 450 mila che servirebbero ai nuovi gruppi per candidarsi in tutti i collegi.
Altro aspetto fortemente discusso è stato quello delle preferenze che sono state reintrodotte ma in modo molto limitato. Il listone che concorre all’attribuzione dei seggi assegnati con il premio di maggioranza è infatti bloccato, un margine di scelta è stato recuperato nelle liste dei collegi, composte da sette nominativi, alternati per genere. I capilista restano comunque bloccati, senza obbligo di parità di genere (un principio su cui si giocherà una delle partite decisive in sede di giudizio di legittimità costituzionale), mentre l’elettore potrà esprimere con un segno tre preferenze tra i candidati successivi stampati sulla scheda. E’ evidente che solo i partiti maggiori potranno avere candidati scelti dagli elettori, per gli altri ci sarà spazio solo tra i capilista. Con l’incognita delle pluricandidature che consentiranno ulteriori possibilità alle leadership dei partiti.
Sono previste soglie di sbarramento, al 3% su base nazionale per le liste, al 10% per le coalizioni.
In caso di coalizioni, potranno partecipare alla distribuzione dei seggi anche i cosiddetti “migliori perdenti”, cioè le prime liste sotto la soglia di sbarramento. Le liste e le coalizioni dovranno indicare al momento del deposito del contrassegno il nome della persona che intendono proporre al Capo dello Stato per la carica di premier. Il testo sottolinea esplicitamente la volontà di salvaguardare la prerogativa del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e il divieto del vincolo di mandato per i parlamentari. Si tratta di situazioni già tutelate rispettivamente dagli articoli 92 e 67 della Costituzione e il fatto che vengano evocate in una legge ordinaria ha spinto i critici a considerarla una sorta di excusatio non petita, tanto che probabilmente anche questo aspetto finirà davanti alla Consulta.
La riforma consente il voto nel luogo di temporaneo domicilio a chi vi risieda da almeno 9 mesi (3 per motivi di cura), con iscrizione a un apposito albo da almeno 30 giorni a partire dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni. Tale possibilità è estesa anche ai caregiver di familiari o figli ricoverati in una Regione diversa. Sui “fuori sede” si è registrato l’unico caso di trasversalità parlamentare perché le opposizioni si sono in prevalenza astenute e quindi non hanno votato contro lo specifico articolo della legge.
