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Inps, giovani: esonero contributivo fino a 500 euro per i contratti trasformati in indeterminato
L’INPS, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, senza soluzione di continuità, e con una durata complessiva non superiore a dodici mesi. La misura non si applica quindi alle nuove assunzioni, ma esclusivamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro già in essere.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni. Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.
Restano esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata. L’esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con riproporzionamento dell’importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Fonte: 9Colonne
