Focus sulle elezioni regionali

In Calabria si vota il 6 e 7 ottobre prossimi

Tre candidati presidente, 358 candidati al Consiglio. Il 5 e 6 ottobre prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionali.
Aspirano alla carica di governatore il presidente uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), Pasquale Tridico (centrosinistra e M5S), e Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare).
Occhiuto si era dimesso il 31 luglio, e il 9 agosto, con decreto del presidente del Consiglio regionale, erano state indette le elezioni. Sono 8 le liste a sostegno di Occhiuto, 6 a sostegno di Tridico, 1 per Toscano.
Le operazioni di voto la domenica 5 ottobre inizieranno alle ore 7 del mattino fino alle ore 23. Il lunedì 6 ottobre si voterà dalle ore 7 del mattino fino alle ore 15.

La normativa statale

La legge statale n. 108/1968 indica le modalità di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, come è la Calabria.
I consigli regionali di tali Regioni sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

La normativa regionale

In materia, vige la legge regionale n. 1/2025, secondo la quale sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Repubblica. Il numero dei consiglieri regionali, è di 30, a cui si aggiunge il presidente della giunta regionale. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
a) circoscrizione nord (comprende i Comuni dell’attuale rrovincia di Cosenza).
b) circoscrizione centro (comprende i Comuni delle attuali rrovince di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia)
c) circoscrizione sud (comprende i Comuni dell’attuale Città metropolitana di Reggio Calabria).
Riguardo all’elezione del Presidente, la legge statale e quella regionale dispongono che é proclamato eletto il candidato della lista regionale che consegue la maggiore cifra elettorale
regionale (pari al numero di voti complessivo ottenuto dalle liste medesime).
Il sistema di voto è proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza e di una clausola di sbarramento.
Soglia di sbarramento: Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato
a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
Assegnazione dei seggi
Dei 30 seggi del Consiglio:
a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta.
b) 24 seggi sono assegnati con criterio proporzionale, ferma restando la clausola di sbarramento.
c) i restanti 6 seggi sono utilizzati al fine di assicurare un premio di maggioranza.

d) uno dei seggi attribuiti alle liste non collegate con la lista regionale espressione del Presidente eletto spetta al “miglior perdente”, cioè al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Come si vota?
Ciascun elettore può:
1) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
tracciando un segno sul relativo rettangolo;
2) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
3) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della
Giunta regionale a essa collegato.
Non è ammesso il voto disgiunto, per cui non è possibile esprimere il voto per
un candidato Presidente e contemporaneamente per una delle altre liste ad esso
non collegate.
L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, un solo voto di
preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome
ovvero il nome ed il cognome del candidati.