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Decreto-legge sicurezza: fermo preventivo, arresto in flagranza differita e Daspo urbano nel testo del Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri ha licenziato una serie di provvedimenti tra cui un decreto-legge in materia di sicurezza che per la rilevanza penale degli argomenti trattati e per l’immediata entrata in vigore delle norme (fatta salva la necessità di conversione parlamentare) ha concentrato su di sé l’attenzione politica e istituzionale. Sul testo – e in particolare sui passaggi costituzionalmente più delicati – si è sviluppata un’intensa interlocuzione con il Quirinale che ha consentito di correggere a monte i punti più controversi, senza che questo confronto informale in vista della promulgazione possa pregiudicare la valutazione approfondita di legittimità che spetterà alla Corte costituzionale, qualora venga attivata a posteriori secondo le procedure di rito.
Vediamo in sintesi le principali novità del provvedimento così come presentate dallo stesso Consiglio dei ministri nel comunicato finale.
Armi e coltelli
Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni. Si estende inoltre il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, ecc.
Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Fermo preventivo
In presenza di un pericolo attuale per l’ordine pubblico, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che possano rappresentare un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le 12 ore. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni per le quali è avvenuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto. Il coinvolgimento del magistrato e una più puntuale definizione delle motivazioni sono stati il frutto di quella interlocuzione di cui si diceva in apertura.
Arresto in flagranza differita
L’arresto in flagranza differita, che consente di procedere entro le 48 ore dal fatto sulla base di documentazione video-fotografica certa, viene esteso dal decreto-legge a nuove fattispecie per garantire una risposta penale efficace anche senza intervento immediato sul posto. La misura si applica al danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che, come già avviene, ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario.
Zone a vigilanza rafforzata
Il Prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. In queste aree è disposto l’allontanamento (il cosiddetto Daspo urbano) di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici delitti, se tengono condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici. Tali aree hanno una durata massima di 6 mesi, rinnovabili fino a 18. Il Daspo urbano viene esteso alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il divieto di accesso alle aree sopra citate si applica anche ai minori (sopra i 14 anni) che siano stati denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti all’ordine pubblico e alle armi.
Manifestazioni pubbliche
Si inaspriscono le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore e si introduce una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza.
Divieto giudiziario di partecipazione
In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni).
Registro degli indagati e cause di giustificazione
Il decreto-legge introduce una rilevante novità nelle indagini che coinvolgono l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, stato di necessità). Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato. Il soggetto gode comunque dei diritti e delle garanzie dell’indagato. Il pm ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione) e l’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio.
Procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza
È introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.
