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Ordinanza della regione Calabria: obbligo di mascherine

Disposti divieti di assembramento e sanzioni. I provvedimenti dell'Ente per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus.

Ordinanza della regione Calabria: obbligo di mascherine

Per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19, la nuova Ordinanza del presidente della Regione Jole Santelli istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo di protezione.

Si tratta dell’Ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra l’altro:

l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; è disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’Ordinanza n. 58/2020, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.

Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00.

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