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La Chiesa italiana si aggiorna sulla privacy

La 71ª Assemblea Generale della Cei ha approvato un aggiornamento del Decreto generale "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" risalente al 1999. Per Venerando Marano, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico e coordinatore dell’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei, "la tutela deve essere progettata ex ante ancor più che sanzionata ex post (anche se vi è un sistema sanzionatorio potenziato), e in questa prospettiva si colloca l'introduzione di alcune figure, come per esempio il responsabile per la protezione dei dati"

La Chiesa italiana si aggiorna sulla privacy

‪La 71ª Assemblea Generale della Cei ha approvato un aggiornamento del Decreto generale “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” risalente al 1999. Ne abbiamo parlato con il prof. Venerando Marano, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico all’Università di Roma Tor Vergata e coordinatore dell’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei.

Perché la necessità di aggiornare il Decreto generale della Cei del 1999?
La scelta di aggiornare il Decreto nasce dalla possibilità di conformare quel corpus completo di norme al Regolamento UE/679/2016, in base a quanto previsto dall’art. 91 dello stesso Regolamento. In tal modo

le Chiese che sono in Italia potranno disporre di una disciplina aggiornata per il trattamento dei dati,

che tuteli il diritto alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto ai fedeli dal Codice di diritto canonico (can. 220) tenendo conto degli sviluppi del diritto comune e nel rispetto dell’autonomia e della libertà della Chiesa

Quali sono le principali novità?
Ai fini della predetta conformazione, le novità del Decreto riflettono necessariamente quelle introdotte dal Regolamento Ue, nel quale si ravvisa un’attenzione accentuata per la fase preliminare, di “progettazione” del trattamento, e una maggiore responsabilizzazione del titolare del trattamento medesimo. La tutela deve essere progettata ex ante ancor più che sanzionata ex post (anche se vi è un sistema sanzionatorio potenziato), e in questa prospettiva si colloca l’introduzione di alcune figure, come per esempio il responsabile per la protezione dei dati.

Su chi ricade la responsabilità del trattamento dei dati?
Rimane in capo al titolare del trattamento, che è di regola il soggetto apicale dell’ente – quindi il vescovo e il parroco salva diversa indicazione – e al responsabile del trattamento, ossia chi effettua per suo conto l’attività di trattamento.

Quali sono le prospettive di impegno?
Per le Chiese e le comunità religiose questo nuovo sistema può comportare maggiori oneri e adempimenti, ma soprattutto offre la possibilità di un

rinnovato impegno per la formazione della comunità ecclesiale

e, perché no, di una rinnovata collaborazione fra Stato e Chiesa, a livello nazionale ed europeo, nell’interesse dei cittadini/fedeli.

Fonte: Sir
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