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Covid19. Le misure economiche del Governo

Un'utile sintesi del decreto legge "Cura Italia". 

Covid19. Le misure economiche del Governo

Il Presidente Mattarella ha firmato il Decreto Legge c.d. “Cura Italia”. Si tratta di provvedimento legislativo adottato dal Governo Conte, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, meglio nota come Covid – 19, che interessa l’Italia dei nostri tempi. Il sopradetto decreto, a rigore e di diritto efficace dal giorno 17 marzo 2020, giusta sua pubblicazione in G. U., introduce misure interventistiche economiche, sanitarie e di solidarietà sociale, di ampio respiro: si spazia, così, dal bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting, ai congedi parentali straordinari per chi ha figli in casa; dai 100 euro in più in busta paga, per chi continua a lavorare in piena emergenza, ai permessi straordinari per accudire i propri familiari. Nel dettaglio.

 

Congedo parentale

I lavoratori impegnati nella gestione di figli sino a 12 anni, rimasti in casa per la sospensione delle lezioni, hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a giorni 15, al congedo, congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa, possono optare per l’erogazione di un bonus di 600 euro, per l’acquisto di servizi di baby sitting. Il congedo parentale viene accordato dal datore di lavoro, ma in merito alle modalità operative per il riconoscimento del beneficio, sarà necessario attendere le istruzioni dell’Inps sul punto.

 

Il bonus per i professionisti senza Cassa…

Ai liberi professionisti, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro. Per la percezione dell’indennità, l’interessato dovrà presentare domanda all’Inps. La misura è esentasse e sarà erogata dall’Inps in tempi e modalità ancora da definire.

Elena Ferraiuolo

 

….E quello per i professionisti con Cassa

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l'erogazione di un'indennità, definita “reddito di ultima istanza”. Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge stanzia complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del Lavoro e da quello dell'Economia nei prossimi 30 giorni.

 

Stagionali del turismo, agricoltori e autonomi

All'indennità di 600 euro possono accedere anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, così come gli operai agricoli che nel 2019 hanno almeno 50 giornate pagate, nonché i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), purché non siano in pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Anche per questi lavoratori la misura sarà esclusa dal reddito, dunque, esentasse, e sarà erogata dall'Inps, su specifica richiesta.

 

Extrabonus automatico per chi va a lavoro

Ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro, che in questi giorni di serrata obbligata continuano ad essere sul posto di lavoro o in ufficio, il datore di lavoro dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile, o a conguaglio, un bonus aggiuntivo di 100 euro. In tal caso, l'erogazione è automatica.

 

Sospensione nel pagamento delle rate di mutuo per un massimo di 18 mesi

La misura, limitata ai soli mutui per l’acquisto della prima casa e per immobili di valore non superiore ai 250.000 euro, può essere richiesta, indipendentemente dall’Isee del beneficiario, dai lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro, ma anche da chi, a causa dell’emergenza coronavirus, ha subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore, per un periodo di almeno trenta giorni. La medesima possibilità è stata estesa, peraltro, anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33%, a causa delle restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus. Per richiedere la sospensione del mutuo occorrerà presentare domanda ed allegare la documentazione di riferimento alla propria banca. E l’istituto di credito, a sua volta, sottoporrà a Consap - l’ente che gestisce il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa - la richiesta, ai fini della sua approvazione.

 

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali

Il decreto prevede per tutti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo e dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annuale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).

Per alcune categorie economiche, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza fino al 30 aprile.

La stessa sospensione dei versamenti (IVA in scadenza a marzo, ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati e per contributi), opera anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, realizzati nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.

Infine, per i compensi professionali e le provvigioni pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è prevista per i lavoratori autonomi, agenti e procacciatori d’affari la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta che provvede al pagamento, la non applicazione delle ritenute d’acconto, previste rispettivamente dagli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.

 

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