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De Concordia Inter Codicis, motu proprio di papa Francesco

Il Santo Padre ha mutato alcune norme del diritto canonico relative ai rapporti tra i canoni delle diverse Chiese.

De Concordia Inter Codicis, motu proprio di papa Francesco

“La mobilità della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini” e “questa nuova situazione genera molteplici questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con norme appropriate”. Lo scrive Papa Francesco nella Lettera apostolica “De concordia inter Codices” in forma di Motu Proprio con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico: “Mi sono reso conto di alcuni punti non in perfetta armonia tra le norme del Codice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali”. Il testo, datato 31 maggio 2016, è stato pubblicato oggi. “I due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dall’altra, peculiarità proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. È tuttavia necessario che anche nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti – osserva il Pontefice – le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, specialmente nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti rispettivamente alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale”. Tuttavia, precisa Francesco, bisogna “tenere presente la necessità di riconoscere le particolarità disciplinari del contesto territoriale in cui avvengono i rapporti inter-ecclesiali” e “l’obiettivo delle norme introdotte con il presente Motu Proprio è quello di raggiungere una disciplina concorde che offra certezza nel modo di agire pastorale nei casi concreti”.

Tra gli articoli del Codice di Diritto Canonico mutati da Papa Francesco nella Lettera apostolica “De concordia inter Codices” in forma di Motu Proprio, si riafferma il criterio dell’appartenenza del bambino alla Chiesa sui iuris del genitore cattolico e si introduce l’obbligo di indicare la Chiesa di appartenenza nel registro parrocchiale dei battesimi. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale passaggio ad altra Chiesa sui iuris, si stabilisce che, salvo dispensa specifica, venga fatto in questi casi un atto formale di passaggio davanti all’autorità competente e che il suddetto cambiamento venga annotato anche nel libro dei registri di battesimo. Per i matrimoni, si precisa tra l’altro che “solo il sacerdote” assiste validamente alle nozze tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica. Nel documento viene anche resa nota la Risposta autentica riguardante il tema delle irregolarità per ricevere le ordinazioni, stabilendo che anche i non cattolici sono da ritenere soggetti passibili di quelle irregolarità che costituiscono divieto – per chi avesse tenuto in passato comportamenti riprovevoli – di ricevere l’ordinazione diaconale, sacerdotale o episcopale, senza la necessaria dispensa da parte dell’Autorità. In particolare riguarda chi avesse commesso omicidio o aborto o avesse mutilato gravemente se stesso o un altro o tentato il suicidio.

Fonte: Sir
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