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Patania (Ispettorato interregionale lavoro): Nuove misure a tutela del lavoro

Sicurezza sui cantieri. Un’analisi del decreto legge approvato nei giorni scorsi.

Patania (Ispettorato interregionale lavoro): Nuove misure a tutela del lavoro

Nel corso del 2023 è stata riscontrata, nell’area del cosentino, una percentuale di irregolarità pari al 66% rispetto al numero delle ispezioni effettuate: 67 sospensioni delle attività imprenditoriali di cui 43 per impiego di personale a nero, 7 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, e 17 per impiego di lavoratori in nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Con Giuseppe Patania, Direttore Generale dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia, alcune riflessioni sugli interventi posti a garanzia del lavoratore.

Pochi giorni fa, lo scorso 26 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge per l’attuazione del PNRR. Quali gli interventi significativi in materia di sicurezza sul lavoro?
Gli interventi sono stati sviluppati su diversi piani. Un primo intervento riguarda il volume di attività dell’ispettorato: con il nuovo reclutamento degli ispettori che c’è stato, rispetto al 2023, svolgeremo un’attività complessiva maggiore del 40% degli accertamenti. Ciò significa che passeremo da circa 75mila accertamenti definiti nel 2023, ad oltre 100mila nel 2024; questo sarà reso possibile attraverso lo scorrimento di una graduatoria che consentirà in primo luogo di reclutare altri ispettori idonei con in aggiunta l’indizione di una procedura concorsuale per l’assunzione di 250 nuovi ispettori tecnici i quali si occupano esclusivamente della materia della tutela e sicurezza sul lavoro. Un secondo piano di interventi attiene invece alle modifiche normative. Sono modifiche che facilitano la nostra attività rendendola più efficace: è prevista una normativa che tende a bloccare la successione degli appalti infiniti, soprattutto per alcune attività che sono quelle dell’edilizia privata. È prevista una verifica dei requisiti tecnici professionali dell’appaltatore: il committente, la ditta appaltante, deve verificare che l’appaltatore sia in condizioni di verificare, di effettuare e di eseguire quei lavori che dà in subappalto. Segue, in aggiunta, il tema dell’applicazione dei contratti per cui il subappaltatore deve applicare i contratti pertinenti, i contratti quindi riguardanti l’attività effettivamente esercitata anche e soprattutto per le conseguenze in termini sia formativi e di tutela oltre che retributivi: stiamo assistendo spesso a fenomeni in cui non c’è pertinenza riguardo ai contratti applicati, quindi nell’edilizia troviamo il contratto della metalmeccanica, nella metalmeccanica troviamo il contratto dei servizi. Cosa significa? Significa che c’è il tentativo, spesso maldestro, che va a nocumento della tutela economica del lavoratore e della sicurezza del lavoratore, di non applicare il contratto effettivo che è sovente più oneroso dal punto di vista delle retribuzioni, della contribuzione e degli oneri assicurativi. Ma non solo, v’è un altro aspetto che riguarda quello degli appalti illeciti. Spesso, nella filiera degli appalti, vi sono finti appalti per cui l’appaltatore, la ditta, che deve fare dei lavori, non disponendo di una propria autonomia organizzativa, fornisce solo della manodopera alla ditta committente. Così avviene che la committente non abbia i lavoratori a carico ma li abbia formalmente quest’altra ditta priva di autonomia imprenditoriale. Questi sono i fenomeni della intermediazione illecita, si chiamano degli appalti illeciti, delle scatole vuote, per i quali è prevista la reintroduzione della rilevanza penale della condotta, un intervento questo che attendevamo da molto tempo in quanto ci consente di confidare nell’efficacia della deterrenza. Quando c’è il rilievo penale della condotta, c’è una maggiore cautela nell’adottare certi schemi, certe procedure, quindi una maggiore tutela del lavoratore.

È previsto un sistema di qualificazione nuovo per le imprese. In cosa consiste la cosiddetta ‘patente a punti’?
È uno strumento già previsto nel ‘Testo Unico Sicurezza sul Lavoro’, 81/2008, che oggi viene adottato. Si sostanzia nella verifica preliminare della conformità di una ditta, quindi in attinenza soprattutto al settore dell’edilizia, ed attiene ad una fase nuova che non è quella dei controlli e delle verifiche, quanto della conformità. Fornisce un criterio di rispetto della legalità con una preliminare attestazione di conformità. Chi opera in questo settore dovrà disporre di alcuni requisiti che preliminarmente verranno vagliati da un’agenzia, nel nostro caso dall’agenzia dell’ispettorato: regolarità contributiva e fiscale, adozione del documento di valutazione dei rischi oltre che il completamento di tutta la formazione obbligatoria a carico del dirigente e delle figure che hanno responsabilità nell’esecuzione dei lavori ecc. Al di là del merito, del punteggio, questa iniziativa costituisce un fronte di legalità innovativo in quanto predispone attestati preliminari di conformità. Si tratta di un nuovo versante di prevenzione che consentirà di accertare una verifica preliminare sull’effettività delle cose. È importante dire che disponiamo anche di realtà produttive nelle quali vige il rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla formazione, sulle assunzioni; quindi le situazioni spesso sono molto variegate, non possiamo generalizzare. Certo, bisogna anche evitare che si consideri il luogo di lavoro come il luogo più insicuro della propria attività. Non possiamo consentire che in Italia i luoghi di lavoro diventino luoghi di rischio morte.

Sistemi come quelli di subappalto sono da ostacolo nello svolgimento delle funzioni ispettive poste a presidio della legalità lavorativa?
Non bisogna criminalizzare il subappalto. Non è pensabile che una ditta aggiudicataria dei lavori possa fare tutto direttamente, no? Talune programmazioni richiedono una specializzazione nel corso di determinate fasi di lavorazione, è nella natura e nella complessità dei lavori. Le fasi di esecuzioni demandate ad imprese specializzate devono essere vigilate. Più aziende sono presenti in un cantiere, maggiore sarà la valutazione complessiva dei rischi che interferiscono, si chiamano non a caso rischi interferenziali.

Cosa si intende per ‘elusione giuridica’?
Evasione ed elusione possono essere considerate due aspetti concorrenti. Mentre l’evasione è il fenomeno di chi contrasta direttamente in maniera macroscopica una disposizione di legge in materia di lavoro, l’elusione si sostanzia nel rispetto solo apparente delle norme. È una forma elusoria sempre più diffusa in ambito giuslavoristico, che manifesta un’apparente correttezza formale soprattutto a livello documentale e cartaceo per nulla corrispondente all’attività poi effettivamente svolta: tutto questo viene realizzato al fine di massimizzare profitto, riducendo quindi il costo del lavoro a danno del lavoratore sia dal punto di vista economico retributivo che della tutela, della salute e della sicurezza che è il bene giuridico primario più importante.

Come vengono svolte le attività di vigilanza e di controllo nel rispetto delle norme di sicurezza?
Noi abbiamo due modalità di intervento: una vigilanza di iniziativa che cerchiamo di svolgere in base a banche dati e valutazioni, volta ad incidere nei settori a più ad alto rischio, faccio riferimento alla logistica, all’edilizia ma anche ai trasporti, all’agricoltura ecc. Svolgiamo delle valutazioni di rischio e cerchiamo di concentrare le nostre attività di iniziativa in determinati settori. Disponiamo poi delle denunce dei lavoratori, quindi delle richieste di intervento mirate, attivate direttamente dai lavoratori o dalle associazioni sindacali. Ogni richiesta di intervento viene programmata in ordine cronologico, come attività di vigilanza: ogniqualvolta c’è una denuncia economica da parte del lavoratore, per legge, formuliamo un primo tentativo di conciliazione monocratica che cerca di addivenire ad una composizione di regolarizzazione del rapporto di lavoro.

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