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Un focus sul referendum costituzionale

Questa è la prima di tre puntate in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre. Nella seconda verranno affrontate le questioni riguardanti il numero dei parlamentari, i costi e il Cnel. Infine, nella terza si esamineranno le variazioni attinenti alle autonomie locali, in particolare le Regioni (titolo V della Carta). Accanto a questo articolo troverete anche due agili schede: abbiamo chiesto ai sostenitori del Sì e a quelli del No (scegliendo tra i diversi comitati i due che hanno raccolto firme per il referendum e che risultano più riconoscibili nel dibattito pubblico) di esprimere direttamente, con le loro parole, sia pure in estrema sintesi, la loro valutazione su ciascuno dei passaggi principali della riforma costituzionale.

Un focus sul referendum costituzionale

Quando si parla di riforma costituzionale, quella su cui come cittadini siamo chiamati a esprimerci nel referendum del prossimo 4 dicembre, ci si riferisce a un testo ben preciso: la legge costituzionale pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.88 del 15 aprile 2016 e che concerne “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. Questa formula, il titolo della legge, dovrebbe comparire sulla scheda elettorale che ci verrà data al seggio elettorale. Usiamo il condizionale perché su questo punto pende un ricorso al Tar del Lazio, la cui decisione è attesa per il 17 ottobre. I sostenitori del No, infatti, sostengono che trattandosi di un titolo programmatico – e non “tecnico” come avvenuto in passato – la sua presenza sulla scheda abbia un effetto propagandistico. I sostenitori del Sì, a loro volta, affermano che anche nei due precedenti che esistono la scheda conteneva il titolo della legge, che lo scorso 6 maggio l’ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha dato il via libera al quesito contenente il titolo della legge, che entrambi gli schieramenti hanno raccolto le firme sul quesito del referendum così formulato. A quanto pare di capire la questione ruota intorno all’art.16 della legge sui referendum, la n.352 del 1970, laddove sembrano essere previsti due schemi a seconda che si tratti di una “legge di revisione” costituzionale (andrebbero indicati gli articoli da abolire, come sostengono i ricorrenti) o di una “legge costituzionale” (andrebbe indicato il titolo, come ha fatto la Cassazione). Ma lasciamo la palla al Tribunale amministrativo del Lazio e andiamo avanti perché proprio la diatriba sul titolo della legge nella scheda rende ancora più utile il tentativo di spiegare la sostanza che c’è dietro quelle parole, articolandolo in tre momenti (tre puntate diverse): bicameralismo; numero dei parlamentari, costi e Cnel; autonomie locali, in particolare le Regioni (titolo V della Carta). Abbiamo anche chiesto ai sostenitori del Sì e a quelli del No (scegliendo tra i diversi comitati i due che hanno raccolto firme per il referendum e che risultano più riconoscibili nel dibattito pubblico) di esprimere direttamente, con le loro parole, sia pure in estrema sintesi, la loro valutazione su ciascuno dei passaggi. Cominciamo dunque con il “superamento del bicameralismo paritario” che è anche l’aspetto più macroscopico della riforma.

Attualmente Camera e Senato hanno le stesse funzioni; in particolare, entrambe votano la fiducia al governo e hanno il medesimo ruolo nella formazione delle leggi. La riforma prevede che spetti soltanto alla Camera il voto di fiducia al governo, così come l’approvazione di gran parte delle leggi. Il Senato (che passa da 315 membri eletti direttamente a 95 rappresentanti di Regioni e Comuni: ma su questo ci soffermeremo quando sarà il turno del secondo punto del quesito) può avanzare proposte di modifica, ma su di esse la Camera si pronuncia in via definitiva. Fanno eccezione una serie di leggi particolari che vengono espressamente indicate e che richiedono la doppia approvazione. I cambiamenti introdotti nel procedimento legislativo prevedono anche il cosiddetto “voto a data certa” per le leggi che il governo ritiene essenziali per attuare il suo programma e limiti costituzionali per i decreti legge dell’esecutivo. In parte connesse con il nuovo bicameralismo sono le modifiche al quorum per l’elezione del presidente della Repubblica e alle modalità di elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare, così pure l’introduzione del giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali da parte della Consulta. Cambiamenti riguardano anche il quorum per i referendum abrogativi e la previsione di referendum propositivi e di indirizzo. Passa da 50mila a 150mila il numero delle firme necessarie per le leggi d’iniziativa popolare a cui i regolamenti parlamentari dovranno garantire l’esame e la deliberazione finale.
Questo è un onesto, ma per definizione non esaustivo, tentativo di sintesi. Per chi volesse andare alle fonti, il testo integrale della riforma si trova qui:
Utilissimo lo schema realizzato dal servizio studi della Camera, con gli articoli della Costituzione vigente e, a fronte, gli articoli modificati sulla base della legge sottoposta al referendum:
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf

Tutte le motivazioni del Comitato per il Sì

L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea a mantenere un bicameralismo paritario, cioè una Camera e un Senato con identici poteri, incluso quello di dare o revocare la fiducia al Governo.
Questa struttura parlamentare ha effetti negativi sulla stabilità del sistema politico e sull’efficienza dell’iter legislativo. Inoltre, comporta costi aggiuntivi per lo Stato (pari a circa 175 milioni l’anno) che potranno essere risparmiati in caso di vittoria del Sì al referendum.
Con la riforma, le funzioni di Camera e Senato saranno finalmente differenziate: la Camera rappresenterà la Nazione e avrà la funzione di approvare la gran parte delle leggi, mentre il Senato rappresenterà le Regioni e i Comuni, con poteri propositivi, di controllo e di garanzia.
Con l’istituto delle “leggi a data certa”, il Governo potrà chiedere che la discussione e la votazione di un provvedimento ritenuto prioritario avvengano entro 70 giorni. Così si supererà l’abuso dei decreti-legge, dei maxi-emendamenti e dei voti di fiducia. Il Parlamento si riapproprierà in pieno della sua centralità democratica.

Tutte le motivazioni del Comitato per il No

Il superamento del bicameralismo paritario è pubblicità ingannevole.
Non esistono i celebrati 500 milioni di risparmi, che per la ragioneria di stato sono meno di 49 milioni annui. Non si semplifica, perché gli artt. 70 e 72 moltiplicano i modelli di procedimento legislativo, con potenziali ritardi e conflitti nei non pochi casi in cui il Senato mantiene una posizione paritaria. Non si istituisce una Camera delle Regioni come il Bundesrat tedesco, perché entrano nel Senato a mezzo servizio per ogni Regione pochi consiglieri-senatori e un sindaco-senatore, legati al segmento di territorio in cui sono stati eletti, senza mandato, e per di più con il privilegio parlamentare per arresti, perquisizioni, intercettazioni.
L’obiettivo vero è indebolire il parlamento riducendone la capacità rappresentativa e cancellando il diritto degli italiani di votare per i senatori. Questo concorre a concentrare il comando sul governo e il suo capo, al fine di tagliare i diritti e imporre i sacrifici alla parte debole del paese. Per questo la riforma piace ai poteri forti dell’economia e della finanza.

Fonte: Sir
Un focus sul referendum costituzionale
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